ADEMPIMENTI SANITARI: APPROFONDIMENTO
Gli adempimenti sanitari si svolgono attraverso una stretta collaborazione fra medici, tecnici, datore di lavoro e lavoratore che sulla base dell’attuale legge, D.Lgs. 81/08, cooperano insieme per un fine comune: preservare e migliorare il benessere fisico e sociale dei lavoratori di qualsiasi genere e ordine, salvaguardando la salute e la sicurezza dell’uomo negli ambienti di lavoro, cercando di prevenire malattie professionali ed infortuni sul posto di lavoro.
In generale possiamo affermare che occorre organizzare la sorveglianza sanitaria e nominare il medico competente qualora previsto.
La periodicità delle visite mediche è demandata al giudizio professionale del medico competente che nel programmarle dovrà basarsi sulle caratteristiche dei processi organizzativi e sulle situazioni di rischio dell’azienda. In ogni caso, la valutazione della sorveglianza sanitaria deve essere fatta esclusivamente da un medico competente mediante sopralluogo preliminare in azienda.
La sorveglianza sanitaria comprende:
- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. Dei giudizi il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
La sorveglianza sanitaria comprende:
- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.